Art. 9.
(Commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo).

      1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicate con il regolamento sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominate «commissioni territoriali». Con il medesimo regolamento sono istituite le strutture di supporto alle commissioni territoriali e individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti.

 

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      2. Il regolamento stabilisce, altresì, la composizione delle commissioni territoriali, i cui membri e supplenti sono nominati dal presidente della Commissione nazionale. Le commissioni territoriali sono rinnovate ogni cinque anni.
      3. Le commissioni territoriali operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, sulla base degli indirizzi elaborati dalla Commissione nazionale.
      4. Le commissioni territoriali forniscono alla Commissione nazionale entro il giorno 15 di ogni mese i dati statistici riferiti al mese precedente, secondo un modulo stabilito dal regolamento.